Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 1 dell'11 febbraio 2004, avente ad oggetto «Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione», giusta delibera del Consiglio dei ministri 25 marzo 2004. La legge della regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 prevede che il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sia esercitato da parte del Difensore Civico Regionale; in particolare, l'esercizio di tale potesta' nei confronti degli enti locali e' regolato dall'art. 1. 1. - Il detto art. 1 attribuisce al Difensore Civico Regionale la potesta' di controllo su tutti gli atti degli Enti locali, senza eccezione alcuna e con richiamo all'art. 136 d.legs. n. 267/2000 (comma 1), salva la facolta' per gli stessi enti di disciplinare in modo autonomo nei propri statuti le forme del controllo sostitutivo (comma 2); prevede, poi, alcune regole procedurali (necessita' della previa diffida e successiva nomina del Commissario ad acta, comma 3) e individua gli atti obbligatori per legge in quelli che l'Ente e' tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali (comma 4); nei commi 5, 6, 7, 8 e 10 detta disposizioni sul Commissario ad acta e, nel comma 9, riconosce all'Ente la potesta di compiere gli atti dovuti fino a quando non sia insediato ii Commissario stesso. 2. - Censurabile per illegittimita' costituzionale appare la citata disposizione, sotto un triplice profilo: a) il difensore civico regionale non puo' esercitare potesta' di controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali che siano obbligatori in forza di leggi statali e che non rientrino nella competenza della regione; b) il difensore civico regionale non e' un organo di governo della Regione e, quindi, non puo' essere titolare della potesta' di controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali dotati di rilevanza costituzionale, potendo esercitare il controllo sostitutivo, tutt'al piu', sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione; c) non e' richiamabile a fondamento della potesta' attribuita al difensore civico la normativa previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'art. 136 d.legs. n. 267/2000. I rilevati profili di incostituzionalita' emergono da un raffronto della legge regionale in esame con i principi del controllo sostitutivo delineati dalla Corte costituzionale nelle recenti sentenze nn. 43/2004 e 69/2004, ave e' stato sancito che il potere sostitutivo spettante alle regioni sugli atti degli enti locali e' soggetto alle stesse condizioni e limiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, in particolare: 1) previsione e disciplina con legge; 2) limitazione agli atti o attivita privi di discrezionalita' nell'an e la cui obbligatorieta' sia il rifiesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo; 3) esercizio da parte di un organo di governo della Regione; 4) previsione di congrue garanzie procedimentali, in conformita' del principio di leale collaborazione. 3. - La norma della legge regionale censurata non soddisfa alla seconda, alla terza ed alla quarta condizione: 3.1 - Il controllo sostitutivo e attribuito in riferimento a tutti gli atti obbligatori degli enti locali, ivi compresi quelli che esulano dalla competenza della regione in quanto derivanti la loro natura obbligatoria da leggi statali, laddove l'intervento riconosciuto alla potesta' regionale dall'art. 120 Cost. non puo' che riguardare esclusivamente materie di competenza della regione (v. sent. n. 43/2004) e deve intendersi limitato allo schema logico affidato nella sua attuazione al legislatore regionale (sent. n. 69/2004). 3.2 - Il difensore civico regionale non e' un organo di governo della regione: e' nominato secondo le procedure previste dagli Statuti ed e' caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo e di connessione rispetto al legislativo, su un piano fiduciario (cfr. De Vergottini, voce Difensore civico, in Enc. Giur. Treccani), assimilato ad una «Autorita' indipendente» (Tar Veneto, sez. I, 25 giugno 1998, n. 1178) o ad un «organo di controllo» (nel sistema vigente prima della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione - Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2001, n. 6292). Non e' certo quell'organo di governo che la Corte richiede per «L'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia, cosituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito» (sent. n. 43/2004 e n. 69/2004, piu' volte citate). 3.3 - Oltretutto, l'art. 136 d.legs. n. 267/2000, richiamato dalla legge regionale quale fonte dei poteri attribuiti al difensore civico, non appare piu' operante nel nuovo quadro normativo ed organizzativo sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione ed e' incompatibile con l'attuale quadro costituzionale, cosi' che non puo' costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo in esame. La lacuna che ne deriva nell'ambito della disciplina delineata con la legge regionale censurata finisce per mettere in dubbio anche il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte costituzionale a fondamento della potesta sostitutiva fra organi di rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost. e, in ultima analisi, la congruita' delle garanzie procedimentali costituenti la quarta condizione di legittimita' della legislazione in materia. 4. - In conclusione, la norma in esame e' adottata in violazione: a) dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato; b) dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, in quanto non spetta alla Regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, delle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, in relazione agli organi di Governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta' metropolitane ed alle altre materie previste dall'art. 117, comma 2, Cost. in relazione alle quali lo Stato puo' attribuire funzioni agli Enti locali; c) dell'art. 120 della Costituzione, per violazione del principio di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale. Tanto premesso e considerato, giusta la delibera del Consiglio dei ministri in epigrafe indicata